Art. 13.

      1. Al capo I del titolo IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 33, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 33-bis. - (Delegato al controllo della trasmissione). - 1. Il delegato al controllo della trasmissione è incaricato dal concessionario privato o dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo attraverso un atto scritto di delega formale sottoscritto per adesione dal delegato.
      2. La delega deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 32, comma 1».